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Canone Unico Patrimoniale - Occupazione suolo pubblico -

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Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;


Richiedere permesso di occupazione temporanea suolo pubblico

A chi è rivolto

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione.

Descrizione

Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

Come fare

L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza.

  • Per le occupazione che avvengono su strade comunali è necessario richiedere l'autorizzazione al Comune;
  • Per le occupazioni che avvengono nel centro abitato su strade provinciali/statali o relative pertinenze (marciapiedi, banchine, ecc.) è necessario richiedere il preventivo nulla osta tecnico della Provincia/Anas. Solo dopo aver ottenuto il nulla osta tecnico della Provincia/Anas è possibile fare domanda di autorizzazione al Comune.
  • Per le occupazioni che avvengono fuori dal centro abitato su strade provinciali/statali o relative pertinenze è la Provincia/Anas competente ad emettere la relativa autorizzazione.

Cosa serve

La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
Alla domanda devono essere allegati:
- Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario.
- Planimetria in scala indicante l’area occupata.
- Il nulla osta tecnico preventivo della Provincia di Asti/Anas se l’occupazione avviene su strade provinciali/statali e relative pertinenze(marciapiedi, banchine asfaltate o altro).
-1 marca da bollo da €16,00 (oltre alla marca da bollo posta sulla domanda).



PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE:

Occupazioni occasionali
1. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire almeno cinque giorni prima dell’occupazione. Il Comune può in ogni caso vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive e di volontariato non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Le occupazioni occasionali sono esenti dal canone.
3. Se tali occupazione avvengono su strade provinciali/statali e relative pertinenze ( marciapiedi, banchine, ecc..) sono comunque soggette al preventivo nulla osta tecnico della Provincia/Anas. 
4. Tali occupazioni non devono comportare la chiusura di strade o piazze.

Occupazioni d’urgenza
1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:
a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall’art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
b) dare immediata comunicazione all’Ufficio Comunale ed attivare la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi piccoli elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni, botti ornamentali), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Per tali occupazioni è prevista apposita dichiarazione anziché l’istanza di autorizzazione. Il Comune ha comunque facoltà di vietarle se pregiudicano la circolazione pedonale o veicolare o siano in contrasto con il decoro urbano.

Occupazioni dello spettacolo viaggiante
I soggetti che intendono svolgere l’attività di spettacolo viaggiante nel Comune di Montegrosso d’Asti, dovranno dunque presentare un’unica domanda in bollo all’Ufficio comunale competente in materia al rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo.

Cosa si ottiene

Canone Unico Patrimoniale - Occupazione suolo pubblico -

Tempi e scadenze

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.

Quanto costa

Al fine del rilascio di apposita autorizzazione sono necessarie 2 marche da bollo.

€ 32,00

Accedi al servizio

Richiedere permesso di occupazione temporanea suolo pubblico

Ulteriori Informazioni

Ogni altra informazione è contenuta nel REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

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Contatti

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Argomenti:Pagina aggiornata il 26/07/2023


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