Ai cittadini con determinati requisiti stabiliti dalla legge:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Aggiornamento degli albi dei giudici popolari
Rivolgersi all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile nei consueti orari di apertura
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Aggiornamento degli albi dei giudici popolari
Secondo disposizioni di legge